OPZIONE DONNA (2024) e QUOTA 103 (2024): entro il 28 febbraio 2024 l’invio delle dimissioni dall’01.09.2024

Le funzioni POLIS (Istanze On Line) per l’invio delle dimissioni dal servizio dall’01/09/2024 per OPZIONE DONNA (2024) e QUOTA 103 (2024) sono attive fino alle ore 23:59 del 28/02/2024. E’ quanto ha precisato il MIM con la circolare 16553 del 14 febbraio 2023 che riportiamo in allegato.

Le istanze Polis disponibili fino al 28 febbraio 2024 sono:
– Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile
– Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2024
– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile
– Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2024

Deve essere formulata un’unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2024 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.

Ricordiamo che entro la stessa data (28.2.2024) è fatto obbligo di inviare all’INPS per via telematica la domanda di cessazione dal servizio per avere corrisposta la pensione nei tempi dovuti.

La circolare, condivisa con INPS, fornisce le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 136, 138 e 139, della legge di bilancio 2024.

Nel merito osserviamo :

  • Il comma 138 ha modificato la disciplina che ha regolamentato finora l’esercizio del godimento della c.d. “opzione donna”, statuendo che: possono beneficiare dell’opzione donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e si trovino in una delle seguenti condizioni: disabile grave, ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure nella condizione di avere una riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
  • Il comma 139 , modificando l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, ha esteso al 2024 – in via sperimentale – il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, fissando al 28 febbraio 2024 il termine finale della presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio. In particolare ha previsto la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (Quota 103). La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e “il trattamento di pensione anticipata” è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”. La pensione, pertanto, sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2024 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2024/2025), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione. Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2024 per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico.
  • Il comma 136 stabilisce che le disposizioni per usufruire dell’APE sociale si applicano anche per l’anno 2024. In particolare, ha posticipato al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE, ha innalzato l’età anagrafica minima prevista da 63 a 63 anni e 5 mesi , mentre ha confermato le altre precedenti condizioni per l’accesso all’APE. In particolare, sono state confermate le condizioni per l’accesso all’APE ai dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a), b) e c) della legge n. 232 dl 2016 o che svolgono attività c.d. gravose (lettera “d” del medesimo comma). Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e da questa richiamato all’articolo 1, comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate” – codice Istat 2.6.4.

In particolare possono accedere con 30 anni di contributi:

  • i disoccupati a seguito di licenziamento che hanno fruito dell’intera Naspi, senza attendere la finestra di 3 mesi;
  • i disoccupati con parziale attività lavorativa (i cosiddetti incapienti);
  • gli invalidi con percentuale pari o superiore al 74%;
  • i caregiver che assistono da almeno 6 mesi un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104.

Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2024 (cosiddetto 1° scrutinio 2024), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

  • NOTIAMO che la legge BILANCIO 2024) all’art.1-commi 136 e 137-NON RIPORTA “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l’anno 2024”. Tale circostanza induce a ritenere che per il 2024 l’accesso alla APE SOCIALE sia consentito solo al personale docente della scuola dell’infanzia e non al personale docente della scuola primaria.

Essendo l’ esatta INTERPRETAZIONE della norma di competenza dell’INPS e non del MIM sembra opportuno attendere la pubblicazione CIRCOLARE DELL’INPS non ancora emanata.