SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI: CHIARIMENTI INPS
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n° 4157 del 09/11/2020 con il quale fornisce chiarimenti sulla tutela riconosciuta, ai sensi del co. 2 dell’art. 26 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.
Nel messaggio viene precisato che per i soggetti riconosciuti disabili art. 3 comma 3 o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita debitamente certificata mediante il riconoscimento della disabilità (art. 3 comma1 della legge 104), l’intero periodo di assenza viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
In particolare “il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.” a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili, “l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“ attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.