Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2021. D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Domande on-line fino al 7 dicembre .
Il M.I. ha pubblicato la circolare , condivisa con l’Inps, con cui sono fornite le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 12 novembre 2020 n. 159 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2021 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella.
Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2021
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2021.
Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A
Il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo, è fissato al 7 Dicembre 2020.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.
Sempre entro il 7 Dicembre 2020 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli
insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il
termine del 7 dicembre 2020.
La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020
Gestione delle istanze
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico
riscontro al MI, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino
a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.