Riconoscimento dell’anno 2013 nella progressione di carriera – Precisazione dovuta in risposta ad alcune illazioni.
Ci corre l’obbligo di fare chiarezza riguardo all’iniziativa legale che lo SNALS, Segreteria Provinciale di Palermo, ha inteso avviare per il riconoscimento dell’anno 2013 nella progressione di carriera.
Come è risaputo, il Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego negli anni 2011, 2012 e 2013, prevedendo anche il blocco delle progressioni di anzianità, con il mancato riconoscimento ai fini economici della progressione stipendiale degli anni 2011 e 2012.
Con il Dpr 122/2013, il Governo Letta prorogò sino al 31 dicembre 2013 il blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, circostanza che determinò la proroga, di un anno, delle classi stipendiali e degli scatti di anzianità, con decorrenza dal 2 gennaio 2013. La circostanza spostò, di fatto, in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità. In tal modo, il Governo Letta, con il Dpr 122/2013, non consentì, di fatto, il recupero dell’anno 2013, in quanto, bloccando la contrattazione collettiva, bloccò, di fatto, la progressione di carriera.
Mentre gli anni 2011 e 2012 sono stati recuperati, poi, attraverso due Contratti Collettivi Nazionali Integrativi, sottoscritti rispettivamente il 13 marzo 2013 e il 7 agosto 2014, sempre a spese del personale, l’anno 2013 non è stato mai recuperato, malgrado le richieste delle OO.SS. ai governi che si sono succeduti.
È bene precisare che il recupero degli anni 2011 e 2012 è stato possibile attraverso la sottoscrizione di due CCNI, come detto, che hanno pattuito di sottrarre le risorse già assegnate al FMOF per destinarle al recupero dei due anni (2011 e 2012). Il recupero dei due anni, così, è stato possibile, a costo zero, attraverso uno spostamento di somme già destinate al FMOF. Tale alchimia, in ogni caso, non ha consentito al personale docente di potere usufruire delle somme del FMOF e non solo: ha determinato un abbassamento della qualità del servizio. Sarebbe stato, invece, necessario aprire un forte contenzioso con l’amministrazione, cosa che lo SNALS ha fatto, per indurla a rispettare il diritto del personale ad avere la sua progressione di carriera legata all’anzianità, trovando le risorse economiche necessarie al di fuori di quelle già stanziate per la scuola. In tal modo avremmo affermato un principio: i diritti contrattuali del personale della scuola non possono e non devono essere garantiti con le stesse risorse economiche assegnate alla scuola, anche per assicurarne la qualità del servizio.
In risposta a quanto opinato da alcuni e cioè che la sentenza 178/2015 della Corte Costituzionale, a cui abbiamo fatto riferimento per proporre un contenzioso legale per il recupero dell’anno 2013, non riguardava le norme del blocco delle progressioni decise nel 2010 dal Governo Berlusconi né quelle reiterate dal Governo Letta nel 2013, affermiamo, al contrario, che la predetta sentenza ha riconosciuto “l’illegittimità costituzionale sopravvenuta,………,del regime di sospensione della contrattazione collettiva che l’art. 16, comma 1, lettera b del Dl 98/2011” e successive modifiche, aveva prorogato fino al dicembre 2014. Ha riconosciuto, cioè, la illegittimità della disposizione di legge che prorogava al 31 dicembre 2014 “le vigenti disposizioni che limitavano la crescita dei trattamenti, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni”, ovvero il blocco delle progressioni economiche del personale delle pubbliche amministrazioni, operato dal 2011 fino al 31 dicembre del 2014.
La Corte Costituzionale, quindi, seppur non fa riferimento all’anno 2013, avendo riconosciuto illegittima la disposizione di legge che limitava la crescita dei trattamenti, anche accessori, del personale fino al dicembre 2014, ha riconosciuto, di fatto, illegittimo tutto il blocco stipendiale riferito al triennio 2011-2013, incluso, ovviamente, il 2013.
Se poi l’iniziativa legale che abbiamo ritenuto di prospettare con l’intento di affermare il diritto dei lavoratori della scuola, cioè quello di avere riconosciuta l’anzianità di servizio nella progressione economica, è priva di reale fondamento e di prospettiva, a parere di alcuni, non sta a chicchessia stabilirlo ma solo alla Magistratura del Lavoro.
L’iniziativa del sindacato, in ogni caso, fa riferimento “all’essenza stessa dell’essere sindacato”, consistente nel dovere tutelare i lavoratori, iscritti e non, allorquando si ritiene che vengano lesi palesemente i loro diritti. L’azione promossa, intanto, ha l’immediato scopo di interrompere il decorso della prescrizione dei diritti dei lavoratori che, altrimenti, cadrebbero nel dimenticatoio come è accaduto da quasi un decennio.
Ricordiamo che la Segreteria Provinciale dello SNALS di Palermo si fa carico di tutte le spese legali per gli iscritti allo SNALS Confsal.
Un cordiale saluto.
Prof. Gianni Di Pisa
Segretario Provinciale
In allegato riportiamo il modulo di diffida da utilizzare.