Riconoscimento dell’anno 2013 ai fini giuridici ed economici nella progressione di carriera – Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.

Nelle segreterie delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Palermo e tra il personale, circola la nota dell’USR Sicilia prot. 12596 del 16/03/2023 riguardo alla questione di cui all’oggetto.

Nel merito, precisiamo che l’estensore della nota prot. 12596 del 16/03/2023 dell’USR Sicilia non ha, a nostro parere, correttamente interpretato il dispositivo della Sentenza cui fa cenno.

Ed infatti, la Sentenza della Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dallart. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dellarticolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”.

Non si comprende, pertanto, stante il chiaro tenore letterale del dispositivo della Sentenza, come l’estensore della citata nota possa affermare che “non è mai stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni citate”

Pur essendo a conoscenza delle motivazioni espresse in seno alla citata Sentenza, in relazione ai vizi di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 39 della Costituzione, la diffida che il personale ha presentato all’intera Amministrazione nelle sue parti costituenti, oltre a stigmatizzare elegantemente il ricorso sistematico ai tagli delle retribuzioni al personale della scuola, ha inteso solo interrompere la prescrizione del diritto al riconoscimento dell’annualità 2013 ai fini giuridici ed economici e, nel contempo, ha voluto suggerire, se non esplicitamente, a tutte le OO.SS. di farsi carico, in occasione del rinnovo del CCNL 2022/2024, di porre all’attenzione del nuovo esecutivo la questione, così come è stato fatto nel passato per il recupero del biennio 2011/2012.

Ovviamente si condivide l’auspicio di un intervento legislativo volto a ristabilire il diritto del personale al riconoscimento dell’annualità 2013 ai fini giuridici ed economici, senza il ricorso alle consuete manovre che, puntualmente, distraggono risorse alla scuola pubblica a carico del personale.

                                                                                              F.to

                                                                  Il Segretario Provinciale dello SNALS

                                                                            Prof. Giovanni Di Pisa