DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023,n.44“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Una sintesi dell’art.5.
Riportiamo di seguito una sintesi dell’art.5 “ Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito “, nella parte che tratta le materie del reclutamento del personale Docente , con particolare riferimento a:
- assunzioni da GPS sostegno;
- collocazione in un elenco in coda alla GPS, prima fascia sostegno, degli specializzati esteri per il 2023/2024;
- valutazione istanze titoli esteri: convenzione con CIMEA;
- accesso al TFA sostegno con quota di riserva;
- vincoli della mobilità agli assunti dal 2023/2024:
1) Assunzioni da GPS sostegno
Anche per il 2023/2024 sono previste le assunzioni dei docenti inclusi a pieno titolo in prima fascia GPS o negli elenchi aggiuntivi alla 1 fascia. La procedura prevede:
- l’ individuazione degli aventi diritto in rapporto ai posti disponibili;
- la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;
- il percorso annuale di formazione e prova;
- il colloquio finale dell’anno di prova con aggiunta di una lezione simulata dinanzi al Comitato di Valutazione integrato con un soggetto esterno.
A seguito del superamento positivo del percorso è prevista la trasformazione del contratto di lavoro da T.D a T.I ,con retrodatazione giuridica alla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato finalizzato alla procedura straordinaria di assunzione.
Qualora residuino posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento verrà attivata una procedura analoga alla call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e negli elenchi aggiuntivi di altre province. Questo consentirà a chi è inserito in prima fascia sostegno a pieno titolo di poter fare istanza di assunzione per una o più province di un’altra regione (anche diversa da quella in cui si è inseriti).
2) Inserimento in coda alla prima fascia ed agli elenchi aggiuntivi degli specializzati esteri in attesa di riconoscimento del titolo.
Per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso. Questi docenti possono stipulare contratti a TD, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle GPS. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto, il rapporto di lavoro prosegue sino al termine della sua durata. Se interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
La procedura di assunzioni da GPS 1 fascia non si applica ai docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento. Tuttavia, qualora sopravvenisse il riconoscimento del titolo estero , il docente collocato in posizione utile per partecipare alla procedura nel 2023/2024 , potrà essere assunto nell’a.s. successivo.
3) Convenzione con CIMEA per la valutazione titoli esteri per quasi 4 milioni e mezzo di euro
Il MIM, sulla base di una convenzione triennale, si avvarrà del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Tale procedura costerà 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
4) Quota di riserva nell’accesso al TFA
Fino al 31 dicembre 2024, all’ VIII e al IX ciclo del TFA sostegno, potranno accedere, beneficiando di una quota di riserva, i docenti assunti a tempo determinato o indeterminato che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
5) Vincoli della mobilità per il personale assunto dal 2023/2024
I vincoli della mobilità previsti all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 si applicheranno agli assunti dal 2023/2024. Ne consegue che la mobilità è consentita a pieno titolo anche ai docenti neo-immessi a.s. 2022/2023.
E’ opportuno ricordare che tale norma prevede che: dopo il superamento dell’anno di prova, il docente viene cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella quale sia iscritto e viene confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Ne consegue che il docente è tenuto a rimanere nella medesima istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Fanno eccezione i casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Le nostre valutazioni sul decreto
Rileviamo con soddisfazione che il Governo ha accolto la richiesta delle OO.SS. di riproporre le assunzioni da GPS ,prima fascia sostegno, dei docenti inseriti a pieno titolo e di estendere le assunzioni anche a chi si trova fuori provincia.
E’ nostro auspicio che questa misura venga stabilizzata per il futuro e venga estesa anche per il posto comune, sempre in coda alle altre graduatorie utilizzabili (GAE e GM dei concorsi).
Rileviamo ancora con soddisfazione che il Governo abbia deciso di consentire ai docenti , in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, di potere accedere a eventuali contratti a tempo determinato, accogliendo la proposta delle OO.SS. di collocare questi docenti in coda agli abilitati e specializzati in Italia.
Per quanto riguarda l’accesso al TFA sostegno con quota di riserva rileviamo che eliminare il riferimento all’abilitazione consentirà un trattamento equo tra gradi di scuola, perché diversamente la riserva avrebbe agito per tutti i docenti nell’infanzia e nella primaria e per pochi nella secondaria, creando una disparità.