Corsi abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado – Pubblicato in GU il DPCM.
Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 224 del 25 settembre 2023) è stato pubblicato il DPCM del 4 Agosto 2023 inerente alla “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Premesso che il MIM dovrà individuare il fabbisogno di docenti necessari a coprire i posti vacanti in organico di diritto delle scuole di I e II grado, comprese le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale nonché le scuole italiane all’estero, processo che prefigura tempi forse più lunghi di quelli individuati attualmente dal MIM, il DPCM traduce il Decreto legge 75 del 22 giugno 2023, di cui abbiamo dato notizia sul nostro sito, con relativo commento, in data 28 giugno 2023.
Il corso abilitante “standard” è rivolto a quanti sono in possesso del solo titolo di accesso all’insegnamento delle classi di concorso e consente l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici); mentre gli altri corsi abilitanti che prevedono l’acquisizione di 30 e 36 crediti formativi, sono rivolti rispettivamente a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici nelle scuole statali e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento. Possono accedere ai corsi abilitanti anche coloro i quali sono regolarmente iscritti ai percorsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e abbiano acquisito 180 CFU.
E’ prevista anche la riserva dei posti per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti pari al 45% per il primo ciclo e al 35% per il secondo e terzo ciclo, per il personale che:
- ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
- ha sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21;
- sia titolare di contratti di docenza nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (per questi ultimi la riserva è pari al 5%).
Svolgimento dei corsi.
Per il 2023/2024 e 2024/2025 i corsi potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale. L’obbligo di frequenza è fissato al 70% per ogni attività formativa. La prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. La prova scritta consisterà in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto. La lezione simulata, della durata massima di 45 minuti, verterà su un tema proposto dalla Commissione 48 ore prima della prova e consisterà nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche.
In merito ai 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, questi potranno essere riconosciuti nell’ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Per quanto attiene gli ITP, fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per Insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.
Corsi abilitanti da 30 CFU.
Sono previsti i corsi abilitanti da 30 CFU:
- per i docenti già in possesso di abilitazione su altro grado/classe di concorso oppure specializzati su sostegno ;
- per i docenti che hanno maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” (di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
- per i docenti neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
L’acquisizione dell’abilitazione da 30 CFU e da 36 CFU deve concludersi entro il 28 febbraio 2024. Mentre per l’acquisizione dell’abilitazione da 60 CFU i corsi dovranno concludersi entro il 31 maggio 2024.
In ogni caso, non appena le università e/o i consorzi individuati dal Ministero bandiranno i corsi, si farà ulteriore chiarezza sui percorsi formativi da 30 e 36 CFU per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati.