Indicazioni operative per la redazione del PEI – a.s. 2023/2024. Nota 4179 del 05.10.2023

Con la nota n. 4179 del 05.10.2023 il MIM ha dato le indicazioni operative per la redazione del PEI, a.s.2023/2024 che dovrà essere redatto entro ottobre.

Dopo aver richiamato la nota prot.2497 del 01.06.2023 , il MIM dichiara di voler “fornire taluni aggiornamenti considerato che le istituzioni scolastiche, entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), dovranno redigere i Piani Educativi Individualizzati per la parte relativa alla progettazione educativo – didattica“.

Nella fattispecie, la nota introduce una breve illustrazione dei passaggi principali del Dl 153/2023, in parte da noi riportati in una nostra precedente comunicazione, che elenchiamo:

1. All’art. 8 del DI 182 del 29 dicembre 2020 rubricato “Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico” è stato aggiunto il comma 4 che dispone:

I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, secondo quanto di seguito riportato:

Verbale di accertamento / Profilo di FunzionamentoPEI-Piano Educativo Individualizzato
DominioDimensione
ApprendimentoCognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento
ComunicazioneComunicazione / Linguaggio
Relazioni e SocializzazioneRelazione / Interazione / Socializzazione
Autonomia Personale e SocialeAutonomia/Orientamento

L’allineamento tra le 4 dimensioni previste nei modelli nazionali Piani Educativi Individualizzati e i 4 domini (inizialmente erano n. 3) previsti dalle disposizioni delle Linee guida del Ministero della salute recepiscono le osservazioni pervenute dagli UUSSRR.

2. All’art. 10, comma 1 del DI 182 del 29 dicembre 2020 “curricolo dell’alunno” è stata aggiunto il sotto indicato periodo:

Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero  dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Conseguentemente è stata anche eliminata la lettera d) dell’art. 10, comma 2.

3. L’art. 10 bis rubricato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado” dispone: Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

a. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;

b. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Nonostante le Linee guida del Ministero della salute siano state emanate oramai già da tempo, ad oggi, le nuove modalità di predisposizione delle certificazioni e del Profilo di funzionamento non sono pienamente adottate su tutto il territorio nazionale, per cui le istituzioni scolastiche possono continuare ad utilizzare la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, così come previsto espressamente dal disposto dell’art. 14 del decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023 che ha aggiunto il comma 6 (leggasi quanto al punto 4) all’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 dedicato alle “Norme transitorie”.

Con riferimento alla piattaforma informatica (AD OGGI SOLO PER LE SCUOLE STATALI), si comunica che sono in via di implementazione, nella Partizione separata dell’Anagrafe nazionale studenti, funzionalità utili alla compilazione dei modelli di PEI allegati al decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023. La data di apertura delle funzioni e le modalità di compilazione verranno comunicate con apposita nota della Direzione Generale dei sistemi informativi e la statistica.

Le scuole paritarie compileranno i modelli di PEI in formato cartaceo (D.M 153 del 1-08-2023), garantendo il diritto costituzionale all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità come anche disposto dall’ art.1, comma 3 della legge 62 del 2000 che così recita: “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità”.

Premesso tutto quanto sopra, la nota conclude sottolineando la necessità che i Dirigenti degli uffici scolastici regionali :

– sensibilizzino le istituzioni scolastiche alla compilazione dei modelli nazionali PEI come emendati dal DI 153 del 1 agosto 2023 (allegati al decreto interministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 e, ad ogni buon conto, uniti alla presente nota);

– forniscano alle istituzioni scolastiche indicazioni relativamente ai raccordi tra la documentazione clinica di cui dispongono e le modalità di redazione dei PEI secondo la prospettiva bio -psico sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.