Taglio del cuneo fiscale nelle retribuzioni mensili per il 2024. Circolare Inps
Con circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 (riportata in allegato) l’Inps ha fornito le indicazioni sul taglio del cuneo fiscale in vigore dall’1.1.2024 e fino al 31.12.2024 che la legge di bilancio 2024 ha statuito, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico .
Il taglio, senza effetti sul rateo di tredicesima, a valere sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti , viene applicato:
– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.