Diritto all’indennità di maternità in assenza di certificato telematico di gravidanza.
In merito alla gestione delle domande di congedo di maternità, con il messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024 inviato alle proprie sedi, pur ribadendo, in via preliminare, l’obbligatorietà della trasmissione all’istituto di previdenza, per via telematica, del certificato digitale di gravidanza da parte del medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato), l’INPS ha chiarito che il congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi, essendo un diritto “indisponibile” della lavoratrice madre, non può essere “compresso” o “limitato” per il mancato invio, nei tempi dovuti, tramite il canale telematico predisposto ad hoc, del certificato medico attestante la gravidanza. Il chiarimento è dovuto con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 10180/2013 e alle indicazioni della giurisprudenza di merito, le quali – in più provvedimenti – hanno sottolineato che l’indennità di maternità è concessa anche in assenza del certificato medico telematico, essendo il congedo di maternità un diritto “indisponibile” della lavoratrice.
Il messaggio riporta, inoltre, le istruzioni da seguire per la corretta gestione della domanda di maternità, in ogni altra circostanza.
In conclusione, il congedo di maternità obbligatorio non può essere ridotto dall’INPS per il mancato invio, nei tempi richiesti ,del certificato medico telematico di gravidanza.