Mobilità ATA 2024- le domande dall’8 al 25 marzo 2024- Indicazioni e GUIDA Ministero .
Riteniamo utile riportare di seguito le indicazioni desunti da una nota dell’Ufficio Scolastico provinciale di Torino:
Personale ATA: AA – AT – CS – CR – GA immesso in ruolo nell’a. s. 2023/24.
Il personale ATA a tempo indeterminato e in attesa di titolarità definitiva (neo immesso in ruolo nell’a. s. 2023/24 e appartenente ai profili di AA – AT – CS – CR – GA) deve presentare domanda di mobilità. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.
Art. 70 C.C.N.L. 2019/21 18 gennaio 2024 (il presente art. abroga l’art. 59 del CCNL 29/11/2007)
La nota richiama l’attenzione al personale che sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi dell’art. 70 del C.C.N.L., poiché dovrà partecipare alle operazioni di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità (il periodo complessivo di tre anni scolastici, ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità). In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.
Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 185/2001, non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria per un triennio dall’atto di nomina in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede.
Per i DSGA è prevista la deroga al vincolo
E’ garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, pure durante lo svolgimento del periodo di prova a:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Personale ex LSU – Internalizzato
Ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del CCNI 2022, è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al personale internalizzato immesso in ruolo con contratto a tempo parziale rimane preclusa la partecipazione alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste dal CCNI sottoscritto in data 18/05/2022.
Assistenti Tecnici
I trasferimenti del personale assistente tecnico per il laboratorio “Informatica” (codice T72), appartenente all’area “elettronica ed elettrotecnica” (codice AR02), istituito presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell’articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, si rimanda all’art. 26 co. 5 dell’O.M. 30 del 23 febbraio 2024: “i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di
istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità”.
Precedenze
Il sistema delle precedenze per il personale ATA è riportato agli artt. 40 e 41 del CCNI in materia di mobilità del personale ATA.
A tal riguardo, si rinvia a quanto riportato nella nota MIM n. 22364 del 23 febbraio 2024.
Integrazione/Modifica/Revoca della domanda
La domanda deve essere inoltrata rispettando il termine ultimo fissato dall’ordinanza ministeriale (25 marzo 2024). Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata. Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione on line delle istanze – ai sensi dell’art. 5, comma 1 dell’O.M. 30/2024 – non saranno possibili integrazioni o modifiche delle preferenze già espresse.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’O.M. 30/2024, la richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (entro il 27 aprile 2024).
Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola/distretto/comune/provincia/sede CTP, come da bollettino ufficiale
Riportiamo di in allegato:
– la guida del Ministero per la compilazione della domanda;
-Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2024/25 ;
-La nota dell’Ufficio scolastico di Torino;