Mobilità in organico di diritto del personale ATA a.s. 2025/26 – Art. 70 CCNL 2019-2021 (già art. 59 CCNL 2006-2009) – Perdita della sede di titolarità dall’1/09/2025.

L’Ambito Territoriale di Palermo con nota n. 5232 del 10.03.2025 ha comunicato che il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, avvalendosi dell’art. 70 del CCNL 2019-2021 (ex art. 59 CCNL 2006/09), abbia accettato, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33 comma 2, di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto) complessivamente per tre anni scolastici, perde la titolarità della sede dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi sono stati assunti non consecutivamente.

Pertanto, detto personale, previa puntuale verifica da parte delle SS.LL. della corrispondente posizione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del CCNI mobilità 2025-2028, deve presentare domanda di trasferimento, entro i termini definiti annualmente dall’Ordinanza ministeriale che regola la
mobilità territoriale e professionale, al fine di ottenere una sede definitiva; in caso contrario, verrà trasferito d’ufficio con punti zero.