COVID- 19: Personale ATA Istruzioni operative del M.I.
La nota ribadisce quanto già lo S.N.A.L.S. aveva affermato: il Dirigente Scolastico deve tenere conto dei DPCM in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonchè delle indicazioni fornite dall’Amministrazione.
La nota, all’ultimo capoverso, riporta:
“Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.”
Il personale A.T.A., come è noto, ha l’obbligo di godere delle ferie residue, entro il 30/04 dell’a.s. successivo. Pertanto, solo dopo aver verificato che il personale non ha ferie residue, si fà ricorso alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), fermo restando il diritto alla retribuzione per intero.
In allegato riportiamo la nota ministeriale.