Decreto legge “agosto” approvato in via definitiva alla Camera.
È stato approvato il decreto legge “Agosto”, consistente in 91 articoli, in cui sono confluiti i tre decreti legge, già approvati dal Senato, sulla scuola, sul voto elettorale e referendario. Il decreto “agosto” contiene le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia durante la pandemia da Coronavirus. Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2020 sarà ripubblicato il testo della legge “agosto” coordinata con il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, corredato delle relative note.
Le modifiche apportate ai predetti decreti che hanno una ricaduta sulla scuola, riguardano prevalentemente le misure a tutela dei lavoratori fragili.
Riportiamo di seguito le modifiche all’articolo 87 della legge 24 aprile 2020:
“Art. 87
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
1.((Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto))
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale ((nei luoghi di lavoro) per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente ((tale presenza)), anche in ragione della gestione dell’emergenza;
omissis…”