Pensionamenti scuola: entro il 21 ottobre 2022 le domande online .
Il Ministero dell’Istruzione ha diramato il decreto e la circolare sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023.
Inascoltate le richieste avanzate dalle OO.SS in sede di informativa.
Nella tabella allegata sono riportati i requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2023 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione.
Riportiamo alcuni punti salienti della circolare.
Cessazione dal servizio dei Dirigenti scolastici.
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2023 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il predetto termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A
Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni
volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Sempre entro la data del 21 ottobre 2022 gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze di pensionamento ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora
compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno disponibili e allo scopo.
La richiesta di cessazione dal servizio potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima istanza conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;
la seconda e la terza istanze conterranno, esclusivamente:
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021).
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).