Inclusione scolastica alunni con disabilità- Decreto 153 del 1 agosto 2023: disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.
Pubblicato sul sito del MIM il Decreto 153 del 1 agosto 2023 riguardante le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».
Il decreto 153, recependo le risultanze dell’iter giudiziario a cui è stato sottoposto il Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, apporta alcune modifiche che afferiscono al funzionamento dei Gruppi di lavoro, alle Azioni e Misure da intraprendere e alla Redazione dei Documenti.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali modifiche:
- La prima modifica riguarda il comma 5 dell’articolo 3 del DI n. 182, che definiva la “Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione“. Se il DI 182, al Comma 5, contemplava, fra le figure interne all’Istituto, anche la partecipazione del Pedagogista, ove presente, tale possibilità viene ora esclusa. E’ richiesta, infatti, unicamente la presenza dei “docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI“.
- La modifica successiva è relativa al comma 7 dell’articolo 3 ed estende la possibilità di partecipazione al GLO anche a quanti si occupano dell’Assistenza Specialistica agli alunni, oltre ai già contemplati “specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base“.
- La modifica relativa all’articolo 4 del DI n. 182, relativo al funzionamento del GLO, riguarda l’eliminazione del comma 5 dove era previsto che le riunioni del GLO si svolgessero, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
- Il DM 53/2023 aggiunge, poi, il comma 4 all’articolo 8 del DI n. 182: «I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, come di seguito riportato:
- All’art. 9, comma 2, viene aggiunto un chiarimento: dove si fa riferimento all’osservazione dell’alunno nel contesto scolastico, al fine di individuare barriere e facilitatori, con il termine “contesto” si intendono gli aspetti fisici, organizzativi e relazionali.
- Il DM 153/2023 introduce , anche, una serie di modifiche all’articolo 10 del DI 182/2020, che riguarda il Curricolo dello studente. In particolare, al comma 1 dell’art 10 la modifica consiste nello statuire l’impossibilità di ottenere, per gli studenti con PEI iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo grado, “l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi“. Si precisa, inoltre, che “nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina“, a partire dalla scuola primaria.
- Viene soppresso il comma 2 lettera d) dell’articolo 10 del DI n. 182 in quanto nella scuola secondaria di I grado non è previsto l’esonero disciplinare.
- La modifica del comma 3 del predetto articolo 10 consiste nel fatto che le 3 possibili tipologie di PEI (a. percorso ordinario; b. percorso personalizzato [con prove equipollenti]; c. percorso differenziato) si riferiscono solo alla Scuola Secondaria di secondo grado.
- Al DI n. 182 viene aggiunto l’articolo 10bis, intitolato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado”, che è il caso di riportare per intero: “Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza“. - Il DM 153/2023 introduce, altresì, una modifica che riduce la possibilità di assenze continuative. Tale possibilità è subordinata alla richiesta della famiglia e dello specialista (quindi non più l’uno o l’altro soltanto), solo in presenza di “eccezionali e documentate esigenze sanitarie” (art. 13 comma 2 lettera a).
- La definizione delle risorse di sostegno previste dall’art. 18 comma 1, non fa più riferimento alla “segnalazione del debito di funzionamento” ma all’indicazione di un supporto al funzionamento.
- Al comma 2 del medesimo articolo, è introdotta una modifica che riguarda l‘assegnazione delle risorse professionali: essa è definita non più soltanto in relazione al PDF, ma anche/o in alternativa in relazione al Verbale di accertamento.
- La modifica al comma 1 dell’articolo 19 del DI n.182 (redazione del PEI), precisa che le diverse componenti del GLO che concorrono alla redazione del documento in modalità telematica, con accesso tramite SIDI, avranno a disposizione “livelli di abilitazione diversificati in base al profilo“. (Accesso previsto SOLO per le scuole statali che compilano il PEI in piattaforma dedicata).
- L’articolo 13 del nuovo Decreto elenca gli allegati al Decreto stesso (Modelli PEI, Linee Guida…) che diventano i nuovi modelli da utilizzare, in quanto rivisti alla luce delle modifiche introdotte.
- Il DM 153/2023 aggiunge infine il comma 6 all’articolo 21 del DI 182/2020 (Norme Transitorie). Tale comma così recita: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.”
Prof. Giovanni Di Pisa
Segretario Provinciale SNALS