La Riforma delle classi di concorso della scuola secondaria è legge: tutte le novità
Il Decreto 22 dicembre 2023, riguardante la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, con la sua pubblicazione nella G.U del 10/2 /2024 è legge.
Il decreto statuisce l’accorpamento delle classi di concorso ritenute omogene nonché la modifica dei requisiti di accesso riguardanti soltanto le classi di concorso STEM A-20 e A- 27 e il completamento della revisione delle classi di concorso A-26 e A-28 avvenuta con il DM 20 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024.
E’ opportuno precisare subito quanto è riportato all’art.5, c.2 della legge di riforma : “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Questo vuol dire che un docente o aspirante docente che abbia acquisito il titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso con le precedenti norme, conserva il diritto a partecipare a concorsi, procedure abilitanti, specializzazione sostegno o ad inserirsi nelle GPS.
Sono parte integrante del decreto due tabelle allegate, la prima delle quali (Tabella A) riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso, mentre la seconda (Tabella A1) riguarda l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso . Quest’ultima tabella riguarda unicamente quattro classi di concorso: A-01 (disegno e storia dell’arte I e II grado), A-12 (discipline letterarie I e II grado), A-22 (lingua e cultura straniera) e A-30 (musica I e II grado).
Il decreto dispone l’accorpamento delle seguenti classi di concorso:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22). Attenzione: i requisiti di accesso sono adesso comuni e uniformati sostanzialmente a quelli previsti in precedenza per la A-12 (leggermente più elevati rispetto a quelli richiesti per la A-22, con particolare riferimento ai crediti richiesti di STORIA).
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
Per tali nuove classi di concorso (oggetto di accorpamento), resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado; i codici utilizzati per lo stato giuridico dei singoli docenti saranno opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.
Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
ALTRE MODIFICHE
- per la classe di concorso A-20 (Fisica) sono state modificate le note (3) e (4) con una riduzione dei CFU specifici richiesti;
- Per molte lauree, laddove prima erano richiesti 24 CFU FIS/01, adesso sono richiesti 30 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01.
- Per altre lauree, laddove prima erano richiesti 12 CFU in FIS/01 o 08 adesso sono richiesti complessivamente 18 CFU in FIS (in generale) di cui almeno 6 in FIS/01.
- per la classe di concorso A-27 (Matematica e fisica) sono considerate titolo di accesso anche le lauree in ingegneria con i requisiti previsti dalle nuove note (in generale la nota n. 3 richiede 60 CFU in MAT e 30 CFU in FIS di cui almeno 6 CFU in FIS/01).
- della classe di concorso A-53 è stata modificata la denominazione, che ora è Storia della musica e della danza, con le precisazioni contenute nelle note a) e b).
- Le lauree in Scienze Filosofiche (LM-78), Filosofia e storia della scienza (LS-17), Storia della filosofia (LS-96), in “Media, comunicazione e giornalismo” (LM-19 e LS 13), in Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72) in Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11) permettono l’accesso alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) purché in possesso degli 84 CFU complessivamente richiesti (vedi nota 7). Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti di cui alla nota 8.
- Per la classe di concorso A-01, per alcune lauree (LMR 02 – Conservazione e restauro dei beni culturali, LM 3 e LS 3 Architettura del paesaggio, LM 4 e LS 4 Architettura e ingegneria edile-architettura e LM 12 Design, LM48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) si richiedono adesso 84 CFU (prima non richiesti) nei settori L-ART e ICAR di cui :
- 16 CFU in ICAR/17
- 16 CFU in L-ART/01 o 02 o 03 oppure ICAR/18
- 8 CFU in -ART/01 o 02 o 03 o 04 oppure ICAR/18
- 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17
- Per la classe di concorso A-01, vengono aggiunte tra i requisiti di accesso le lauree in LM 2 e LS 2 – Archeologia purché in possesso di 48 CFU nei settori ICAR e L-ART (vedi tabella).
- Per la classe di concorso A-01 per le lauree LM 10 e LS 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali, invece dei 60 CFU nel settore ICAR 17 adesso sono richiesti 84 CFU nei settori L-ART e ICAR di cui :
- 16 CFU in ICAR/17
- 16 CFU in L-ART/01 o 02 o 03 oppure ICAR/18
- 8 CFU in -ART/01 o 02 o 03 o 04 oppure ICAR/18
- 8 CFU in ICAR/06 o ICAR/17
COMPUTABILITÀ DEGLI ESAMI\CFU MANCANTI
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO E RECUPERO DEGLI ESAMI
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di
nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Resta fermo che, come previsto dall’art. 5, comma 1, «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
- alle procedure abilitanti
- ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
- per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
MOBILITÀ, SOPRANNUMERARI O IN ESUBERO
I docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
NOTE
COMPUTO DEI CFU\CFA
Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione ad un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.
Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.
DISCIPLINE NON LINGUISTICHE E METODOLOGIA CLIL
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.
I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
- certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.
ALTRE PRECISAZIONI
I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.
Laddove presente, la dizione «Istituti professionali – vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.